Art. 1
In vigore dal 19 ago 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è così modificato:
1)
all'articolo 9, paragrafo 1, la data «30 settembre 2015» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;
2)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
la data «30 settembre 2015» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;
b)
la data «31 maggio 2016» è sostituita dalla data «30 novembre 2016»;
3)
l'articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la data «31 dicembre 2015» è sostituita dalla data «30 giugno 2016»;
b)
al paragrafo 2, quarto comma, la data «30 settembre 2015» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;
4)
l'articolo 12 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la data «31 gennaio 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
al primo comma, la data «30 settembre 2015» è sostituita dalla data «31 marzo 2016»;
ii)
al secondo comma, la data «31 maggio 2016» è sostituita dalla data «30 novembre 2016»;
iii)
al terzo comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «30 settembre 2016».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1407:oj#art-1