Art. 1
In vigore dal 7 ago 2015
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 3 al 4 agosto 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di agosto 2015 è sospesa a partire dal 5o agosto 2015.
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