Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014
In vigore dal 7 ago 2015
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera s):
«s)
pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30 .»;
b)
al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
il periodo compreso tra l'8 agosto 2015 e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all', paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato, o il 30 giugno 2016, se quest'ultima data è anteriore.»;
2)
l' è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
nel primo comma è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
per il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera c), i quantitativi di cui all'allegato I ter.»;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per ciascuno dei periodi di cui all', paragrafo 3, lettere a) e c), detto sostegno è altresì disponibile per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta in tutti gli Stati membri, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all', paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo interessato non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro in ciascun periodo.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se i quantitativi effettivamente ritirati in uno Stato membro tra il 30 settembre 2014 e il 30 giugno 2015 per una categoria di prodotti quale definita negli allegati I e I bis sono risultati inferiori al 5 % dei quantitativi totali ad esso assegnati per tale categoria di prodotti, lo Stato membro può decidere di non avvalersi del quantitativo assegnato di cui all'allegato I ter. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2015. Dal momento della notifica, le operazioni svolte nello Stato membro interessato non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.
Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, secondo comma, o di parte di tale quantitativo, entro le date seguenti:
—
entro il 31 ottobre 2014 per il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a);
—
entro il 31 ottobre 2015 per il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera c).
Entro la stessa data, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione eventuali quantitativi non utilizzati. Dal momento della notifica, le operazioni svolte in tale Stato membro non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento.»;
3)
all'articolo 9, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario dell'Unione di cui agli articoli 4, 5 e 6 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a), entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera b), ed entro il 31 luglio 2016 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera c).
2. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 4 e 6 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro il 31 gennaio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento, entro il 31 luglio 2015 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, ed entro il 31 luglio 2016 per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.»;
4)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
«Entro il 30 settembre 2014, il 15 ottobre 2014, il 31 ottobre 2014, il 15 novembre 2014, il 30 novembre 2014, il 15 dicembre 2014, il 31 dicembre 2014, il 15 gennaio 2015, il 31 gennaio 2015 e il 15 febbraio 2015 con riguardo al periodo di cui all', paragrafo 3, lettera a), entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, fino al 30 settembre 2015, con riguardo al periodo di cui all', paragrafo 3, lettera b), ed entro il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, fino al 30 settembre 2016, con riguardo al periodo di cui all', paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 4, 5 o 6 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.»;
5)
all'articolo 11 è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
30 settembre 2016, per le operazioni realizzate durante il periodo di cui all', paragrafo 3, lettera c).»;
6)
è inserito un nuovo allegato I ter, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento;
7)
gli allegati III e IV sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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