Art. 2
In vigore dal 31 lug 2015
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2015.
2. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni del punto ORO.AOC.110, lettera d), di cui al punto 2), lettera b), punto ii), dell'allegato a partire dal 25 agosto 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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