Art. 1
In vigore dal 31 lug 2015
Nel regolamento (UE) n. 267/2012 sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 43 ter
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie nonché la connessa prestazione di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria, investimenti e servizi d'intermediazione o di altro tipo ove li considerino direttamente riferibili:
a)
alla modifica di due filiere sequenzialial fine della produzione di isotopi stabili presso l'impianto di Fordow;
b)
all'esportazione dell'uranio arricchito iraniano eccedente i 300 chilogrammi in cambio di uranio naturale; o
c)
alla modernizzazione del reattore di Arak sulla base della progettazione di massima concordata e, successivamente, della progettazione finale concordata per tale reattore.
2. L'autorità competente che concede l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1:
a)
assicura che tutte le attività siano condotte in rigorosa conformità del piano d'azione congiunto globale del 14 luglio 2015 (“PACG”);
b)
assicura che i criteri precisati, se del caso, al paragrafo 22, lettera c), della risoluzione UNSCR 2231 (2015) siano stati rispettati; e
c)
procura di aver ottenuto e di essere effettivamente in grado di esercitare il diritto di verificare l'utilizzo finale di ciascun prodotto fornito e il luogo in cui avviene tale utilizzo.
3. Lo Stato membro interessato provvede a informare:
a)
il comitato delle sanzioni e, una volta istituita, la commissione congiunta, se del caso, dieci giorni prima di concedere l'autorizzazione;
b)
l'AIEA entro dieci giorni dalla fornitura, dalla vendita o dal trasferimento, nel caso dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie forniti di cui al paragrafo 22, lettera e), della risoluzione UNSCR 2231 (2015).
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno dieci giorni prima della concessione dell'autorizzazione.
Articolo 43 quater
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti possono autorizzare, di volta in volta e nella misura necessaria alla loro esecuzione, i trasferimenti e le attività che sono:
a)
direttamente riferiti all'attuazione delle azioni di natura nucleare precisate nei paragrafi da 15.1 a 15.11 dell'allegato V del PACG;
b)
necessari alla preparazione per l'attuazione del PACG; o
c)
riconosciuti conformi agli obiettivi di cui alla risoluzione UNSCR 2231 (2015) dal comitato delle sanzioni, se del caso.
2. Lo Stato membro interessato sottopone, se del caso, le proposte di autorizzazione all'approvazione del comitato delle sanzioni.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno dieci giorni prima della concessione dell'autorizzazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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