Art. 75

Dazio all’importazione specifico per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione

In vigore dal 28 lug 2015
Dazio all’importazione specifico per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione (, paragrafo 5, del codice) Ove uno specifico dazio all’importazione debba essere applicato in relazione a prodotti trasformati nell’ambito del regime di perfezionamento passivo o a prodotti di sostituzione, l’importo del dazio all’importazione è calcolato sulla base del valore in dogana dei prodotti trasformati al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, previa detrazione del valore statistico delle merci corrispondenti temporaneamente esportate al momento in cui erano state vincolate al regime di perfezionamento passivo, moltiplicato per l’importo del dazio all’importazione applicabile ai prodotti trasformati o ai prodotti di sostituzione, diviso per il valore in dogana dei prodotti trasformati o dei prodotti di sostituzione.
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Art. 75 Regolamento (UE) 2015/2446 — Dazio all’importazione specifico per i prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione | Portale Normativo