Art. 254
Uso delle autorizzazioni e decisioni già in vigore al 1o maggio 2016
In vigore dal 28 lug 2015
Uso delle autorizzazioni e decisioni già in vigore al 1o maggio 2016
Se una decisione o un’autorizzazione rimane valida dopo il 1o maggio 2016 in conformità agli articoli da 251 a 253, le condizioni alle quali tale decisione o autorizzazione si applica, a partire dal 1o maggio 2016, sono quelle previste nelle corrispondenti disposizioni del codice, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione e del presente regolamento che figurano nella tavola di concordanza di cui all’allegato 90.
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