Art. 242

Perfezionamento passivo (IM/EX)

In vigore dal 28 lug 2015
Perfezionamento passivo (IM/EX) (, paragrafo 1, del codice) 1.   Nel caso del perfezionamento passivo IM/EX, l’autorizzazione specifica il termine entro il quale le merci unionali, che sono sostituite da merci equivalenti, sono vincolate al regime di perfezionamento passivo. Tale termine non è superiore a sei mesi. Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, il termine può essere prorogato anche dopo la sua scadenza, purché il termine complessivo non superi un anno. 2.   L’importazione anticipata di prodotti trasformati comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell’importo del dazio all’importazione che sarebbe dovuto se le merci unionali sostituite non fossero vincolate al regime di perfezionamento passivo a norma del paragrafo 1.
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Art. 242 Regolamento (UE) 2015/2446 — Perfezionamento passivo (IM/EX) | Portale Normativo