Art. 202

Strutture di deposito appositamente attrezzate

In vigore dal 28 lug 2015
Strutture di deposito appositamente attrezzate [, paragrafo 1, lettera b), del codice] Se le merci presentano un pericolo o potrebbero alterare altre merci o, per altri motivi, esigono installazioni particolari, l’autorizzazione a gestire strutture di deposito per il deposito doganale di merci può prevedere che le merci siano depositate unicamente in strutture appositamente attrezzate per riceverle.
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Art. 202 Regolamento (UE) 2015/2446 — Strutture di deposito appositamente attrezzate | Portale Normativo