Art. 123

Periodo di validità di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci

In vigore dal 28 lug 2015
Periodo di validità di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci (, paragrafo 5, del codice) La prova della posizione doganale di merci unionali, sotto forma di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci, è valida per 90 giorni a decorrere dalla data di registrazione o qualora, in conformità all’, non vi sia alcun obbligo di registrazione del manifesto doganale delle merci, dalla data della sua elaborazione. Su richiesta della persona interessata e per motivi debitamente giustificati, l’ufficio doganale può prolungare il periodo di validità della prova.
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Art. 123 Regolamento (UE) 2015/2446 — Periodo di validità di un documento T2L, T2LF o di un manifesto doganale delle merci | Portale Normativo