Art. 19

Modello individuale di rete

In vigore dal 24 lug 2015
Modello individuale di rete 1.   Per ogni zona di offerta e ogni scenario: a) tutti i TSO della zona di offerta presentano congiuntamente un unico modello individuale di rete conforme a quanto prescritto dall', paragrafo 3, oppure b) ogni TSO della zona di offerta presenta un modello individuale di rete per la propria area di controllo, comprese le interconnessioni, a condizione che la somma delle posizioni nette nelle aree di controllo, comprese le interconnessioni, che interessano la zona di offerta soddisfi quanto stabilito all', paragrafo 3. 2.   Ogni modello individuale di rete rappresenta la migliore previsione possibile delle condizioni del sistema di trasmissione per ogni scenario specificato dal/dai TSO nel momento in cui si elabora il modello di rete individuale. 3.   I modelli individuali di rete coprono tutti gli elementi di rete del sistema di trasmissione usati nell'analisi della sicurezza operativa regionale per l'orizzonte temporale in questione. 4.   Tutti i TSO armonizzano nella massima misura possibile la configurazione dei modelli individuali di rete. 5.   Ogni TSO inserisce tutti i dati necessari nel modello individuale di rete per consentire l'analisi in condizioni stabili dei flussi di energia attivi e reattivi nonché della tensione. 6.   Se opportuno e previo accordo fra tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità, i TSO di detta regione si scambiano i dati intesi a consentire le analisi della tensione e della stabilità dinamica.
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Modello individuale di rete (Art. 19 Regolamento (UE) 2015/1222) — Testo vigente | Portale Normativo