Art. 2
In vigore dal 22 lug 2015
Per quanto riguarda le sostanze attive amidosulfuron, fenexamide, kresoxim-metile e triflossistrobina in o su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.
Per quanto riguarda la sostanza attiva tiacloprid in o su tutti i prodotti tranne more di rovo, cavoli ricci, lattuga e scarola, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad essere applicato ai prodotti ottenuti prima dell'11 febbraio 2016.
Storico versioni
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