Art. 1

In vigore dal 13 lug 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 è così modificato: 1) l'articolo 3 è così modificato: a) il punto 9) è sostituito dal seguente: «9) “requisiti di sicurezza”, le caratteristiche di sicurezza (qualitative o quantitative o, se necessario, sia qualitative che quantitative) necessarie alla progettazione, al funzionamento (comprese le norme operative) e alla manutenzione di un sistema affinché siano conseguiti gli obiettivi di sicurezza stabiliti per legge o dall'impresa;» b) il punto 23) è sostituito dal seguente: «23) “incidente catastrofico”, un incidente che tipicamente interessa un gran numero di persone e causa numerosi decessi;» c) sono aggiunti i seguenti punti da 32) a 37): «32) “guasto sistematico”, un guasto sistematico che si verifica ripetutamente con particolari combinazioni di input o in alcune particolari condizioni ambientali o di applicazione; 33) “errore sistematico”, un errore intrinseco delle specifiche, della progettazione, della produzione, dell'installazione, del funzionamento o della manutenzione del sistema sottoposto a valutazione; 34) “barriera”, una misura tecnica, operativa o organizzativa di controllo dei rischi al di fuori del sistema in questione che riduce la frequenza alla quale si verifica un pericolo o attenua la gravità delle possibili conseguenze di tale pericolo; 35) “incidente critico”, un incidente che tipicamente interessa pochissime persone e causa almeno un decesso; 36) “estremamente improbabile”, il verificarsi di un guasto ad una frequenza uguale o inferiore a 10– 9 per ora di funzionamento; 37) “improbabile”, il verificarsi di un guasto ad una frequenza uguale o inferiore a 10– 7 per ora di funzionamento»; 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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