Art. 1
In vigore dal 13 lug 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 è così modificato:
1)
l'articolo 3 è così modificato:
a)
il punto 9) è sostituito dal seguente:
«9)
“requisiti di sicurezza”, le caratteristiche di sicurezza (qualitative o quantitative o, se necessario, sia qualitative che quantitative) necessarie alla progettazione, al funzionamento (comprese le norme operative) e alla manutenzione di un sistema affinché siano conseguiti gli obiettivi di sicurezza stabiliti per legge o dall'impresa;»
b)
il punto 23) è sostituito dal seguente:
«23)
“incidente catastrofico”, un incidente che tipicamente interessa un gran numero di persone e causa numerosi decessi;»
c)
sono aggiunti i seguenti punti da 32) a 37):
«32)
“guasto sistematico”, un guasto sistematico che si verifica ripetutamente con particolari combinazioni di input o in alcune particolari condizioni ambientali o di applicazione;
33)
“errore sistematico”, un errore intrinseco delle specifiche, della progettazione, della produzione, dell'installazione, del funzionamento o della manutenzione del sistema sottoposto a valutazione;
34)
“barriera”, una misura tecnica, operativa o organizzativa di controllo dei rischi al di fuori del sistema in questione che riduce la frequenza alla quale si verifica un pericolo o attenua la gravità delle possibili conseguenze di tale pericolo;
35)
“incidente critico”, un incidente che tipicamente interessa pochissime persone e causa almeno un decesso;
36)
“estremamente improbabile”, il verificarsi di un guasto ad una frequenza uguale o inferiore a 10– 9 per ora di funzionamento;
37)
“improbabile”, il verificarsi di un guasto ad una frequenza uguale o inferiore a 10– 7 per ora di funzionamento»;
2)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1136:oj#art-1