Art. 4

Adeguamento di valori numerici

In vigore dal 9 lug 2015
Adeguamento di valori numerici 1.   I valori numerici di cui agli allegati sono adeguati applicando i metodi esposti negli allegati stessi. 2.   Gli importi adeguati in conformità al paragrafo 1 si applicano per il rimborso delle spese relative alle parti di un'operazione eseguite alla data dell'adeguamento e successivamente a questa.
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