Art. 5
Misure transitorie
In vigore dal 9 lug 2015
Misure transitorie
1. La L-valina autorizzata dal regolamento (CE) n. 403/2009 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 848/2014 e (UE) n. 1236/2014 e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 30 gennaio 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 30 luglio 2015 possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nel paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 30 luglio 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 30 luglio 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il periodo per la produzione e l'etichettatura di cui alla prima frase termina il 30 luglio 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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