Art. 2

Frequenza della segnalazione di irregolarità

In vigore dal 8 lug 2015
Frequenza della segnalazione di irregolarità 1.   Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all' del regolamento delegato (UE) 2015/1972. 2.   Una volta ottenute le informazioni pertinenti, nei tempi più rapidi possibili gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione sui provvedimenti adottati di cui all' del regolamento delegato (UE) 2015/1972. 3.   Ciascuno Stato membro segnala immediatamente alla Commissione qualsiasi irregolarità riscontrata o presunta, indicando, laddove siano possibili ripercussioni all'esterno del proprio territorio, gli altri Stati membri interessati.
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