Art. 3

Relazione iniziale

In vigore dal 8 lug 2015
Relazione iniziale 1.   Gli Stati membri devono segnalare alla Commissione le irregolarità che: a) riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi dei fondi; b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. 2.   Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni: a) il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma nazionale e il riferimento del progetto; b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima; c) la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS; d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate; e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità; f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità; g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode; h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta; i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati; j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità; k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità; l) l'importo totale delle spese del progetto espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato; m) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale; n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale; o) la natura della spesa irregolare; p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione le irregolarità in relazione a quanto segue: a) casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un progetto in seguito al fallimento del beneficiario; b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità responsabile o all'autorità di audit e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico; c) casi rilevati e corretti dall'autorità responsabile o dall'autorità di audit prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione. In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono segnalate alla Commissione. 4.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea con la normativa nazionale.
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Relazione iniziale (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/1973) — Testo vigente | Portale Normativo