Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
In vigore dal 8 lug 2015
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nella colonna «Disposizioni specifiche» della riga 27, isopyrazam, della parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.»
Storico versioni
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