Art. 2
In vigore dal 8 lug 2015
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2013 è così modificato:
1)
nell'ottava colonna «Tenore massimo», il testo «1 × 109» è soppresso;
2)
nella nona colonna «Altre disposizioni», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
È consentito l'impiego nei mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati: maduramicina ammonio, diclazuril, cloridrato di robenidina, decochinato, narasina, nicarbazina o narasina/nicarbazina.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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