Art. 2
In vigore dal 8 lug 2015
Gli alimenti contenenti le cinque sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, legalmente immessi sul mercato o etichettati entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento n. 1334/2008 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
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