Art. 1

In vigore dal 3 lug 2015
1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 29 al 30 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento. 2.   La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di luglio 2015 è sospesa a partire dal 1o luglio 2015.
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