Art. 1

In vigore dal 2 lug 2015
1.   Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», sono autorizzate come additivi per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato. 2.   Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiossidanti», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale, alle condizioni stabilite in detto allegato.
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