Art. 6

Misure transitorie

In vigore dal 1 lug 2015
Misure transitorie 1.   Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 22 gennaio 2016 in conformità delle norme applicabili prima del 22 luglio 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte se destinati a vitelli, suinetti, polli da ingrasso e tacchini da ingrasso. 2.   Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati [per cani] prima del 22 luglio 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 22 luglio 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte se destinati ai cani.
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