Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 giu 2015
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri che al 21 luglio 2015 hanno rilasciato licenze nazionali per prove in volo di membri d'equipaggio diversi dai piloti possono continuare a farlo in conformità alla propria normativa nazionale fino al 31 dicembre 2017. I titolari di tali licenze possono continuare ad esercitare le rispettive attribuzioni fino a tale data. 2.   Dopo il 31 dicembre 2017, i richiedenti o i titolari di un permesso di volo possono continuare a utilizzare i servizi di piloti impegnati in prove in volo di categoria 3 o 4 di cui all'appendice XII dell'allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012 e di ingegneri di prova in volo che hanno svolto attività di prova in volo in conformità alla normativa nazionale in vigore prima di tale data. Tale uso è limitato all'ambito delle funzioni dei membri dell'equipaggio di prova in volo come stabilito anteriormente al 31 dicembre 2017. L'ambito delle funzioni dei membri dell'equipaggio di prova in volo è stabilito dal richiedente o dal titolare di un permesso di volo che utilizza o prevede di utilizzare i loro servizi, sulla base dell'esperienza e dell'addestramento in materia di prove in volo dei membri dell'equipaggio, nonché della relativa documentazione del richiedente o del titolare di un permesso di volo. L'ambito delle funzioni di un membro dell'equipaggio di una prova in volo deve essere messo a disposizione dell'autorità competente. Eventuali aggiunte o eventuali altre modifiche apportate all'ambito delle funzioni previste per i suddetti membri d'equipaggio di prove in volo da parte del richiedente o del titolare di un permesso di volo che utilizza o prevede di utilizzare i loro servizi, devono soddisfare i requisiti dell'appendice XII dell'allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012. 3.   Fino al 31 dicembre 2015, le autorità competenti possono continuare a rilasciare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità — Modulo AESA 15a, come stabilito nell'appendice II dell'allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012, in vigore prima del 21 luglio 2015. I certificati rilasciati prima del 1o gennaio 2016 restano validi fino a quando sono modificati, sospesi o revocati.
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