Art. 2

In vigore dal 25 giu 2015
I livelli massimi di arsenico nella sottosezione 3.5. Arsenico (inorganico) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, modificato dal presente regolamento, si applicano dal 1o gennaio 2016. I prodotti alimentari non conformi a tali tenori massimi immessi legalmente sul mercato prima della data di applicazione possono continuare ad essere commercializzati dopo tale data fino alla loro data minima di conservazione o alla data di scadenza.
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