Art. 28

Chiusura, eliminazione e modifica dei messaggi di allerta

In vigore dal 24 giu 2015
Chiusura, eliminazione e modifica dei messaggi di allerta 1.   I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati nel sistema IMI se ancora validi, anche per il completamento della procedura di chiusura di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE. 2.   Quando il messaggio di allerta non è più valido, perché la sanzione è scaduta, nei casi non disciplinati dal paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente che ha inviato il messaggio di allerta conformemente all'articolo 56 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE ne modifica il contenuto o chiude l'allerta entro tre giorni dall'adozione della pertinente decisione o dal ricevimento di informazioni pertinenti secondo cui l'adozione di una tale decisione non è prescritta dalla normativa nazionale. Le autorità competenti che hanno gestito il messaggio di allerta in entrata e il professionista interessato sono immediatamente informati delle modifiche riguardanti il messaggio di allerta. 3.   Il sistema IMI invia periodicamente promemoria alle autorità competenti che hanno gestito il messaggio di allerta in uscita per verificare se le informazioni contenute nel messaggio di allerta sono ancora valide. 4.   In caso di decisione di revoca, l'autorità competente che ha inviato il messaggio di allerta iniziale provvede immediatamente alla sua chiusura e i dati personali sono cancellati dal sistema IMI entro tre giorni, ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE. 5.   In caso di sanzione scaduta alla data di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, il messaggio di allerta è chiuso automaticamente dal sistema IMI e i dati personali sono eliminati dal sistema entro tre giorni, ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE.
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