Art. 24
Informazioni contenute nel messaggio di allerta
In vigore dal 24 giu 2015
Informazioni contenute nel messaggio di allerta
1. I messaggi di allerta contengono le informazioni di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/36/CE.
2. Solo le autorità competenti incaricate del trattamento del messaggio di allerta ai sensi dell'articolo 56 bis, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2005/36/CE hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le autorità competenti incaricate del coordinamento dei messaggi di allerta in entrata hanno accesso unicamente ai dati di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/36/CE, a meno che anche il messaggio di allerta sia stato successivamente assegnato loro come autorità incaricata del trattamento dei messaggi di allerta in entrata.
4. Qualora un'autorità competente incaricata del trattamento dei messaggi di allerta in entrata abbia bisogno di informazioni diverse da quelle di cui all'articolo 56 bis, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/36/CE, utilizza la funzione di richiesta di informazioni del sistema IMI, come disposto dall'articolo 56, paragrafo2 bis, della direttiva 2005/36/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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