Art. 2
In vigore dal 23 giu 2015
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Tuttavia, la sospensione relativa ai prodotti:
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con codice TARIC 2930 90 99 21 si applica dal 1o gennaio 2014,
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con codice TARIC 8507 60 00 87 si applica dal 1o luglio 2014,
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con codici TARIC 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 e 8411 99 00 70 si applica dal 1o gennaio 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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