Art. 2

In vigore dal 23 giu 2015
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015. Tuttavia, la sospensione relativa ai prodotti: — con codice TARIC 2930 90 99 21 si applica dal 1o gennaio 2014, — con codice TARIC 8507 60 00 87 si applica dal 1o luglio 2014, — con codici TARIC 8409 99 00 30, 8411 99 00 60 e 8411 99 00 70 si applica dal 1o gennaio 2015.
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