Art. 1

In vigore dal 19 giu 2015
1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento. 2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, figurano nell'allegato del presente regolamento.
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