Art. 1
In vigore dal 17 giu 2015
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1)
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all'articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2016.»;
2)
all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per l'aggiornamento dell'elenco sono prese in considerazione solo le domande complete»;
3)
l'allegato III è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
4)
l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:931:oj#art-1