Art. 7
Controllo semplificato
In vigore dal 12 giu 2015
Controllo semplificato
1. Se i costi diretti per l'intera rete di cui all', paragrafo 1, oppure i costi diretti calcolati sulla base della modellizzazione di cui all' moltiplicati per il numero di treni/km, veicoli/km, tonnellate lorde/km percorsi durante il periodo di riferimento sono inferiori al 15 % dei costi complessivi di manutenzione e di rinnovo oppure se essi sono inferiori alla somma del 10 % dei costi di manutenzione e del 20 % dei costi di rinnovo, l'organismo di regolamentazione può effettuare il controllo, di cui all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, del calcolo dei costi diretti per l'intera rete, in maniera semplificata. Gli Stati membri possono decidere di aumentare le percentuali menzionate nel presente paragrafo fino a un massimo di due volte i valori indicati.
2. L'organismo di regolamentazione può accettare il calcolo dei costi unitari diretti medi di cui all', paragrafo 1, dei costi unitari medi diretti modulati di cui all', paragrafo 2 e/o la modellizzazione dei costi di cui all' sottoposti al controllo semplificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se la media dei costi diretti per treni/km di un treno di 1 000 tonnellate treno ammonta a un massimo di 2 EUR (a prezzi e tassi di cambio del 2005, utilizzando un indice dei prezzi appropriato).
3. I controlli semplificati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicati indipendentemente l'uno dall'altro. I controlli semplificati lasciano impregiudicati gli articoli 31 o 56 della direttiva 2012/34/UE.
4. L'organismo di regolamentazione determina le modalità del controllo semplificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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