Art. 1
Oggetto
In vigore dal 8 giu 2015
La decisione 2012/757/UE è modificata come segue:
1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Oggetto
È adottata la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario dell'Unione di cui all'allegato I.
Ambito di applicazione
1. La STI di cui all'allegato I si applica al sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario dell'Unione di cui al punto 2.5 dell'allegato II della direttiva 2008/57/CE.
2. La STI si applica alle seguenti reti:
a)
la rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, come definita nel punto 1.1 dell'allegato I della direttiva 2008/57/CE;
b)
la rete del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (TEN), come definita nel punto 2.1 dell'allegato I della direttiva 2008/57/CE; e
c)
altre parti della rete del sistema ferroviario dell'Unione.
Sono esclusi i casi di cui all', paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE.
Articolo 3
Punti in sospeso
1. Per quanto riguarda gli aspetti classificati come “punti in sospeso” di cui all'appendice I dell'allegato I, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE sono quelle stabilite dalle norme nazionali applicabili nello Stato membro in cui si svolge l'esercizio.
2. Entro e non oltre il 1o gennaio 2016, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le proprie pertinenti norme nazionali.
Articolo 3 bis
Casi specifici
1. Per quanto riguarda i casi specifici elencati al punto 7.3 dell'allegato I, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, sono quelle stabilite dalle norme nazionali applicabili nello Stato membro in cui si svolge l'esercizio.
2. Entro e non oltre il 1o gennaio 2016, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le proprie pertinenti norme nazionali.
Articolo 3 ter
Notifica degli accordi bilaterali
Gli Stati membri notificano alla Commissione i seguenti tipi di accordi entro e non oltre il 1o gennaio 2016, a meno di averne già dato notifica a norma delle decisioni della Commissione 2006/920/CE (*1), 2008/231/CE, 2011/314/UE o della presente decisione:
a)
accordi nazionali tra gli Stati membri e imprese ferroviarie o gestori dell'infrastruttura, convenuti in via permanente o temporanea e imposti dalla natura molto specifica o locale del servizio di trasporto previsto;
b)
accordi bilaterali o multilaterali tra imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale; e
c)
accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell'infrastruttura di Stati membri e almeno un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura di un paese terzo che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.
Articolo 3 quater
Notifica delle regole relative al tipo di segnale della coda del treno
Gli Stati membri notificano alla Commissione le regole che definiscono il tipo di segnale della coda del treno, come descritto ai punti 4.2.2.1.3.2 e 4.2.2.1.3.3 dell'allegato I, entro e non oltre il 1o gennaio 2016, purché non siano già state notificate a norma delle decisioni della Commissione 2006/920/CE, 2008/231/CE, 2011/314/UE o della presente decisione.
Articolo 3 quinquies
Attuazione
1. Le fasi da seguire per l'attuazione di un sottosistema interoperabile di esercizio e gestione del traffico sono riportate al punto 7 dell'allegato I.
2. Gli Stati membri predispongono un piano nazionale di attuazione in cui descrivono le azioni che intendono adottare per conformarsi alla presente decisione, in conformità del punto 7 dell'allegato I.
Gli Stati membri notificano i propri piani nazionali di attuazione alla Commissione entro e non oltre il 1o luglio 2017. Gli Stati membri notificano altresì eventuali aggiornamenti di tali piani nazionali di attuazione.
3. La Commissione pubblica i piani nazionali di attuazione, e le successive revisioni notificate, sul proprio sito internet e ne dà notizia agli Stati membri tramite il comitato di cui alla direttiva 2008/57/CE.
4. Gli Stati membri che hanno già inviato i loro piani di attuazione aggiornati non sono tenuti a inviarli di nuovo.
(*1) Decisione 2006/920/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Esercizio e gestione del traffico” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 359 del 18.12.2006, pag. 1).»;"
2)
l'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2015:995:oj#art-1