Art. 1

In vigore dal 8 giu 2015
Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato: 1) All'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera c): «c) per quanto riguarda la marcatura “GE” illustrata al punto 5 dell'appendice C dell'allegato, i carri della flotta esistente che sono stati autorizzati a norma della decisione 2006/861/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2009/107/CE, o della decisione 2006/861/CE, modificata dalle decisioni 2009/107/CE e 2012/464/UE e che soddisfano le condizioni di cui al punto 7.6.4 della decisione 2009/107/CE, possono ottenere la marcatura “GE” senza alcuna ulteriore valutazione da parte di terzi o nuova autorizzazione di messa in servizio. Le imprese ferroviarie rimangono responsabili dell'utilizzo di tale marcatura sui carri in funzione.»; 2) Sono aggiunti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater: «Articolo 8 bis 1.   In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato CE di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità “elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” che non dispongono di una dichiarazione CE di conformità durante un periodo transitorio di dieci anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il componente è stato costruito prima della data di applicazione del presente regolamento; b) il componente di interoperabilità è stato usato in un sottosistema già approvato e messo in servizio in almeno uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento. 2.   La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di messa in servizio del sottosistema, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1. 3.   Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1: a) le ragioni dell'assenza di certificazione di qualsiasi componente di interoperabilità devono essere adeguatamente individuate nella procedura di verifica per il sottosistema di cui al paragrafo 1; e b) le autorità nazionali di sicurezza segnalano nella loro relazione annuale di cui all'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE, l'impiego di componenti di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” non certificati nel contesto delle procedure di autorizzazione. Articolo 8 ter 1.   Fino alla scadenza del loro periodo di autorizzazione, i componenti di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” elencati nell'appendice G dell'allegato non sono soggetti alla dichiarazione CE di conformità. Durante questo periodo gli “elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” elencati nell'appendice G dell'allegato sono ritenuti conformi al presente regolamento. 2.   Dopo la scadenza del loro periodo di autorizzazione, i componenti di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” elencati nell'appendice G dell'allegato devono essere coperti dalla dichiarazione CE di conformità. Articolo 8 quater 1.   In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato CE di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità “elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” che non dispongono di una dichiarazione CE di conformità durante un periodo transitorio di dieci anni dopo la scadenza del periodo di autorizzazione del componente di interoperabilità, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il componente è stato costruito prima della scadenza del periodo di autorizzazione del componente di interoperabilità; b) il componente di interoperabilità è stato utilizzato in un sottosistema già approvato e messo in servizio in almeno uno Stato membro prima della scadenza del suo periodo di autorizzazione. 2.   La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di messa in servizio del sottosistema, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1. 3.   Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1: a) le ragioni dell'assenza di certificazione di qualsiasi componente di interoperabilità devono essere adeguatamente individuate nella procedura di verifica per il sottosistema di cui al paragrafo 1; e b) le autorità nazionali di sicurezza segnalano nella loro relazione annuale di cui all'articolo 18 della direttiva 2004/49/CE, l'impiego di componenti di interoperabilità non certificati “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” nel contesto delle procedure di autorizzazione.»; 3) È inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Il certificato di esame del tipo o della progettazione del componente di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” è valido per un periodo di 10 anni. In questo periodo è consentita la messa in servizio di nuovi componenti dello stesso tipo sulla base di una dichiarazione CE di conformità che faccia riferimento al certificato di esame del tipo o della progettazione.»; 4) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'ERA pubblica sul proprio sito Internet l'elenco approvato integralmente dei ceppi dei freni in materiale composito destinati al trasporto internazionale di cui all'appendice G dell'allegato, per il periodo in cui tali ceppi dei freni non sono coperti dalle dichiarazioni CE.»; 5) È inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis 1.   Per mantenersi al passo del progresso tecnologico possono essere necessarie soluzioni innovative che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato o alle quali non possono essere applicati i metodi di valutazione illustrati nell'allegato. In tal caso, è necessario sviluppare nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione associati a tali soluzioni innovative. 2.   Le soluzioni innovative possono riguardare il sottosistema “Materiale rotabile — carri merci”, le sue parti e i suoi componenti di interoperabilità. 3.   Qualora sia proposta una soluzione innovativa, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti nell'Unione dichiarano in che modo essa si discosta dalle pertinenti disposizioni della STI, o integra queste ultime, e sottopongono tali informazioni alla Commissione che le analizza. 4.   La Commissione esprime un parere sulla soluzione innovativa proposta. In caso di parere favorevole, le opportune specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione che devono essere inclusi nella STI per consentire l'uso di tale soluzione innovativa sono elaborati e successivamente integrati nella STI in sede di processo di revisione effettuato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/57/CE. Se il parere è negativo, la soluzione innovativa proposta non viene applicata. 5.   In attesa della revisione della STI, il parere favorevole della Commissione è considerato accettabile ai fini della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2008/57/CE e può quindi essere utilizzato per la valutazione del sottosistema.»; 6) L'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
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