Art. 1

In vigore dal 5 giu 2015
1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 1o al 2 giugno 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento. 2.   La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di giugno 2015 è sospesa a partire dal 3 giugno 2015.
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