Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 3 giu 2015
Misure transitorie 1.   Lo ioduro di potassio e lo iodato di calcio anidro autorizzati dalla direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 24 dicembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 24 giugno 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nel paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 24 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 24 giugno 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il periodo per la produzione e l'etichettatura di cui alla prima frase termina il 24 giugno 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:861:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo