Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 3 giu 2015
Misure transitorie
1. Lo ioduro di potassio e lo iodato di calcio anidro autorizzati dalla direttiva 70/524/CEE e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 24 dicembre 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 24 giugno 2015 possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze specificate nel paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 24 giugno 2016 in conformità alle norme applicabili prima del 24 giugno 2015, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti. Per quanto riguarda i mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il periodo per la produzione e l'etichettatura di cui alla prima frase termina il 24 giugno 2017.
Storico versioni
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