Art. 9

Conservazione dei documenti giustificativi

In vigore dal 29 mag 2015
Conservazione dei documenti giustificativi 1.   L'autorità responsabile garantisce che tutti i registri, documenti e metadati riguardanti le spese dichiarate e le entrate con destinazione specifica, gli audit e i controlli effettuati siano tenuti a disposizione della Commissione (incluso l'OLAF) e della Corte dei conti europea almeno per quattro anni successivi all'esercizio finanziario in cui è stato dichiarato il pagamento finale. A tal fine, l'autorità responsabile fissa le norme riguardanti la conservazione dei registri, documenti e metadati da parte dei beneficiari. 2.   Qualora l'autorità responsabile interessata individui delle irregolarità, i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 saranno tenuti a disposizione della Commissione per almeno tre anni successivi all'anno in cui gli importi in questione sono stati interamente recuperati presso il beneficiario e imputati al programma nazionale. 3.   Qualora sia avviata una procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 514/2014, i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono tenuti a disposizione della Commissione per almeno un anno dall'anno in cui tale procedura è stata conclusa. 4.   Se una decisione di conformità è oggetto di procedimenti giudiziari dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, i documenti giustificativi pertinenti sono tenuti a disposizione della Commissione per almeno un anno dall'anno in cui tali procedimenti sono stati conclusi. 5.   I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo od elettronico. I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico solo se la legislazione nazionale dello Stato membro interessato consente l'uso di documenti elettronici come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali. 6.   Gli Stati membri possono stabilire periodi più lunghi per la conservazione dei documenti giustificativi.
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