Art. 2

In vigore dal 28 mag 2015
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per sottoporre a registrazione le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento. L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una richiesta di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell'esenzione. Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per l'importazione dei suddetti moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) attualmente classificati ai codici TARIC 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32 e 8541 40 90 33, tali codici TARIC e il numero di watt delle merci importate sono riportati nel campo corrispondente della suddetta dichiarazione. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione il numero di watt delle merci di cui ai codici TARIC 8541 40 90 22, 8541 40 90 23, 8541 40 90 32 e 8541 40 90 33.
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