Art. 1
Soggetti esentati
In vigore dal 28 mag 2015
1. L'allegato II del regolamento (CE) n. 88/97 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. Le esenzioni autorizzate nell'allegato I si applicano soltanto ai soggetti il cui nome e indirizzo sono specificamente indicati in tale allegato. Ciascun soggetto esentato notifica immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi riferimenti fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
2. L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 88/97 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Soggetti esentati
I soggetti di cui all'allegato II sono esentati dall'applicazione del dazio esteso con effetto a decorrere dal 20 aprile 1996 oppure dal giorno in cui l'esenzione è stata concessa con decisione della Commissione, se posteriore.»
Storico versioni
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