Art. 2
In vigore dal 28 mag 2015
Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1o giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all'allegato del presente regolamento fino al 31 maggio 2017.
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