Art. 1

In vigore dal 28 mag 2015
All'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, sono aggiunti i seguenti commi: «Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore: a) al primo giorno del periodo di detenzione dell'animale, se è applicato un periodo di detenzione; b) ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all'allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione. Entro il 15 settembre 2015, gli Stati membri notificano alla Commissione le date di cui al secondo comma.»
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