Art. 1
In vigore dal 26 mag 2015
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1)
all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia.»
;
2)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) o al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015).
2. Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II e che:
a)
hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili;
b)
hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011), dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;
c)
di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia;
d)
partecipano o danno il loro sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:
i)
tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;
ii)
tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;
iii)
tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, anche mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv)
tramite minacce o coercizioni nei confronti degli enti finanziari statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
v)
tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui alla risoluzione 1970 (2011) e all' del presente regolamento;
vi)
in qualità di persone, entità o organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità od organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità o organismi elencati negli allegati II o III; o
e)
possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.
3. Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II.
4. Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni
5. L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.»
;
3)
all'articolo 16, paragrafo 1, il riferimento all'allegato II è sostituito dal riferimento agli allegati II o VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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