Art. 4

In vigore dal 22 mag 2015
Il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati è utilizzato in modo da individuare chiaramente i servizi qualificati ai quali si riferisce. Il marchio di fiducia può essere associato a elementi grafici o di testo che indichino chiaramente a quali servizi fiduciari qualificati è applicato, a condizione che non modifichino la natura del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati, né alterino il link agli elenchi di fiducia pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2015/806 — Testo vigente | Portale Normativo