Art. 5

Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale di insolvenza

In vigore dal 20 mag 2015
Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale di insolvenza 1.   Il debitore o qualsiasi creditore possono impugnare dinanzi al giudice la decisione di apertura della procedura principale di insolvenza per motivi di competenza giurisdizionale internazionale. 2.   La decisione di apertura della procedura principale di insolvenza può essere impugnata da parti diverse da quelle previste al paragrafo 1, ovvero per motivi diversi dalla mancanza di competenza giurisdizionale internazionale, qualora il diritto nazionale lo preveda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:848:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo