Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 mag 2015
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,
a)
un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza,
b)
i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure
c)
una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b).
Laddove le procedure di cui al presente paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, il loro scopo è quello di evitare l'insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest'ultimo.
Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A.
2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 che riguardano:
a)
le imprese assicuratrici;
b)
gli enti creditizi;
c)
le imprese d'investimento e le altre imprese o enti nella misura in cui siano contemplati dalla direttiva 2001/24/CE, oppure
d)
gli organismi d'investimento collettivo.
Storico versioni
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