Art. 2
In vigore dal 19 mag 2015
Le merci originarie della Repubblica di Serbia elencate nella parte A dell'allegato e dichiarate per l'immissione in libera pratica tra il 1o febbraio 2010 e il 31 dicembre 2011 sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti del rispettivo contingente tariffario fissato nella parte A dell'allegato.
Le merci originarie della Repubblica di Serbia elencate nella parte B dell'allegato e dichiarate per l'immissione in libera pratica dal 1o gennaio 2012 sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti del rispettivo contingente tariffario fissato nella parte B dell'allegato.
Storico versioni
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