Art. 1
In vigore dal 18 mag 2015
1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 502/2013 sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 20 e 8712 00 70 92), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:
Paese
Società
Codice addizionale TARIC
Cambogia
A and J (Cambodia) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Cambogia
C035
Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Cambogia
C036
Speedtech Industrial Co. Ltd. and Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Cambogia
C037
Filippine
Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filippine
C038
2. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificatamente elencate al paragrafo 1 del presente articolo oppure autorizzate dalla Commissione in conformità all', paragrafo 2, del presente regolamento è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato del presente regolamento. Qualora non sia presentata tale fattura, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo viene riscosso sulle importazioni spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine, registrate in conformità dell' del regolamento (UE) n. 938/2014, dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate al paragrafo 1.
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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