Art. 1
Approvazione della sostanza di base
In vigore dal 12 mag 2015
Approvazione della sostanza di base
La sostanza idrossido di calcio specificata nell'allegato I è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in tale allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:762:oj#art-1