Art. 2

In vigore dal 11 mag 2015
In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora gli Stati membri si avvalgano della deroga prevista dagli del presente regolamento, per l'anno 2015 le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità al paragrafo 1 di tale articolo sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno.
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