Art. 1
In vigore dal 11 mag 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è così modificato:
1)
all'articolo 12, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave trasporta le proprie catture;
b)
il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave effettua operazioni di trasbordo (le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascuna nave cedente).»
,
2)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
1. Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di bandiera compila la parte B del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.
2. Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di approdo compila la parte C del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.»
,
3)
all'articolo 16 la prima frase è sostituita dalla seguente:
«I formati per lo scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC, sono conformi alle norme generali fissate nell'allegato X;»,
4)
l'allegato VIII è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento,
5)
l'allegato IX è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento,
6)
l'allegato X è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«FORMATO PER LO SCAMBIO DI DATI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEI DATI»
b)
la parte B è sostituita dall'allegato 3 del presente regolamento;
c)
nella parte D.2, la lettera b) è sostituita dall'allegato 4 del presente regolamento;
d)
nella parte D.2 è aggiunta una nuova lettera c) il cui testo figura nell'allegato 5 del presente regolamento,
7)
l'allegato XI è così modificato:
a)
la parte C è sostituita dall'allegato 6 del presente regolamento;
b)
è aggiunta una nuova parte G il cui testo figura nell'allegato 7 del presente regolamento,
8)
l'allegato XII è sostituito dall'allegato 8 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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