Art. 1

In vigore dal 11 mag 2015
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è così modificato: 1) all'articolo 12, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave trasporta le proprie catture; b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave effettua operazioni di trasbordo (le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascuna nave cedente).» , 2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 1.   Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di bandiera compila la parte B del modulo PSC riportato nell'allegato VIII. 2.   Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di approdo compila la parte C del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.» , 3) all'articolo 16 la prima frase è sostituita dalla seguente: «I formati per lo scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC, sono conformi alle norme generali fissate nell'allegato X;», 4) l'allegato VIII è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento, 5) l'allegato IX è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento, 6) l'allegato X è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «FORMATO PER LO SCAMBIO DI DATI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEI DATI» b) la parte B è sostituita dall'allegato 3 del presente regolamento; c) nella parte D.2, la lettera b) è sostituita dall'allegato 4 del presente regolamento; d) nella parte D.2 è aggiunta una nuova lettera c) il cui testo figura nell'allegato 5 del presente regolamento, 7) l'allegato XI è così modificato: a) la parte C è sostituita dall'allegato 6 del presente regolamento; b) è aggiunta una nuova parte G il cui testo figura nell'allegato 7 del presente regolamento, 8) l'allegato XII è sostituito dall'allegato 8 del presente regolamento.
Storico versioni

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