Art. 5

Misure volte ad evitare i doppi finanziamenti

In vigore dal 11 mag 2015
Misure volte ad evitare i doppi finanziamenti Gli Stati membri garantiscono che non si verifichino doppi finanziamenti dei programmi di apicoltura nell'ambito degli aiuti al settore a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
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Misure volte ad evitare i doppi finanziamenti (Art. 5 Regolamento (UE) 2015/1366) — Testo vigente | Portale Normativo